Articolo 805 del Codice civile
Art. 805.
(Donazioni irrevocabili).
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne' per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
(Donazioni irrevocabili).
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne' per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.