Articolo 47 del Codice civile
Art. 47.
(Elezione di domicilio).
Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
(Elezione di domicilio).
Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
2. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-07-17, n. 202414591Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis legge 241/1990·
- art. 116 CdS·
- art. 640 bis c.p.·
- art. 97 e 24 Cost.·
- art. 9 legge 91/1992·
- compensazione delle spese di lite·
- comunicazioni telematiche·
- difetto di istruttoria·
- diniego di cittadinanza italiana·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- giudizio prognostico·
- interessi pubblici e privati·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- onere collaborativo del richiedente·
- oscuramento delle generalità·
- preavviso di rigetto·
- precedenti penali·
- principio di buona amministrazione·
- tutela della sicurezza pubblica·
- valutazione di idoneità
4. CGARS, sez. I, sentenza breve 2023-09-29, n. 202300625Provvedimento:Leggi di più...- aggiudicazione appalti pubblici·
- annullamento autotutela·
- contratti di avvalimento·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- procedimento amministrativo·
- requisiti di qualificazione·
- spese di lite·
- violazione art. 21 nonies L. 241/1990·
- violazione art. 32 D.Lgs. 50/2016