Articolo 178 del Codice civile

Art. 178.

((Beni destinati all'esercizio di impresa.))((I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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