Articolo 1861 del Codice civile

Art. 1861.

(Nozione).

Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantita' di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.

La rendita perpetua puo' essere costituita anche quale onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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