Articolo 1699 del Codice civile

Art. 1699.

(Trasporto con rispedizione della merce).

Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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