Articolo 42 del Codice civile

Art. 42.

(Diversa destinazione dei fondi).

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia piu' attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorita' governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non e' stata disciplinata al momento della costituzione.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze186

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi