Articolo 2880 del Codice civile

Art. 2880.

(Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi).

Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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