Articolo 917 del Codice civile
Art. 917.
(Spese per la riparazione, costruzione o rimozione).
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in igni caso il risarcimento dei danni.
(Spese per la riparazione, costruzione o rimozione).
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in igni caso il risarcimento dei danni.
1. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-10-03, n. 202403256Provvedimento:Leggi di più...- art. 97 Cost.·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- inidoneità delle misure di sicurezza·
- legittimazione passiva·
- mancata comunicazione di avvio del procedimento·
- ordinanza contingibile e urgente·
- pericolo imminente·
- principio di buon andamento·
- provvedimenti urgenti·
- pubblica incolumità·
- risarcimento danni·
- travisamento dei fatti·
- violazione art. 54 d.lgs. n. 267/2000·
- violazione art. 7 legge n. 241/1990·
- violazioni art. 915-917 c.c.