Articolo 612 del Codice civile

Art. 612.

(Forme).

Il testamento indicato dall'articolo precedente e' redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento e' conservato tra i documenti di bordo ed e' annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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