Articolo 1338 del Codice civile
Art. 1338.
(Conoscenza delle cause d'invalidita').
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidita' del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte e' tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validita' del contratto.
(Conoscenza delle cause d'invalidita').
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidita' del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte e' tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validita' del contratto.
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-09-12, n. 202308273Provvedimento:Leggi di più...- art. 21-nonies legge 241/1990·
- art. 21-quinquies legge 241/1990·
- commissariamento opere pubbliche·
- correttezza e buona fede nelle gare pubbliche·
- danno emergente·
- giurisprudenza amministrativa·
- legittimo affidamento·
- lucro cessante·
- obblighi informativi della PA·
- patto di stabilità·
- responsabilità precontrattuale·
- revoca aggiudicazione provvisoria·
- risarcimento interesse negativo
5. TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-04-05, n. 202401174Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibera di aggiudicazione·
- appalti pubblici·
- carenza di motivazione·
- eccesso di potere·
- interpretazione di chiarimenti in gara d'appalto·
- risarcimento del danno·
- scorrimento della graduatoria·
- subentro nell'esecuzione della fornitura·
- sviamento della causa tipica·
- violazione di art. 21 nonies Legge 241/1990·
- violazione di art. 97 Cost.