Articolo 1338 del Codice civile

Art. 1338.

(Conoscenza delle cause d'invalidita').

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidita' del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte e' tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validita' del contratto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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