Articolo 652 del Codice civile

Art. 652.

(Legato di cosa solo in parte del testatore).

Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato e' valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volonta' del testatore di legare la cosa per intero, in conformita' dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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