Articolo 652 del Codice civile
Art. 652.
(Legato di cosa solo in parte del testatore).
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato e' valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volonta' del testatore di legare la cosa per intero, in conformita' dell'articolo precedente.
(Legato di cosa solo in parte del testatore).
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato e' valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volonta' del testatore di legare la cosa per intero, in conformita' dell'articolo precedente.
2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-11-12, n. 202000280Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
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