Articolo 2679 del Codice civile
Art. 2679.
(( (Altri registri da tenersi dal conservatore).))((Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge))
(( (Altri registri da tenersi dal conservatore).))((Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge))
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-13, n. 202404273Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
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