Articolo 2846 del Codice civile
Art. 2846.
(Spese d'iscrizione).
Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi e' patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.
(Spese d'iscrizione).
Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi e' patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-12-05, n. 202210612Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- art. 2846 c.c.·
- art. 36 d.lgs. 507/1993·
- autorizzazioni per impianti pubblicitari·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese·
- diritto alla concorrenza·
- eccesso di potere·
- legittimazione ad agire·
- piano generale degli impianti pubblicitari·
- regolamento comunale sugli impianti pubblicitari·
- risarcimento del danno·
- silenzio inadempimento
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-12-05, n. 202210613Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione delle norme·
- art. 41 c.p.a.·
- atto generale e atto applicativo·
- autorizzazioni per cartelloni pubblicitari·
- compensazione delle spese·
- delibera di sospensione delle autorizzazioni·
- errore scusabile·
- impugnazione degli atti amministrativi·
- inammissibilità del ricorso·
- legittimazione ad agire·
- piano generale degli impianti pubblicitari·
- regolamento comunale·
- risarcimento del danno·
- silenzio inadempimento·
- termine di decadenza per l'impugnazione