Articolo 708 del Codice civile
Art. 708.
(Disaccordo tra piu' esecutori testamentari).
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorita' giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.
(Disaccordo tra piu' esecutori testamentari).
Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorita' giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.