Articolo 708 del Codice civile

Art. 708.

(Disaccordo tra piu' esecutori testamentari).

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorita' giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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