Articolo 1214 del Codice civile

Art. 1214.

(Offerta secondo gli usi e deposito).

Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziche' in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212, se questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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