Articolo 595 del Codice civile

Art. 595.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151((49)) ---------------AGGIORNAMENTO (49)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1979, n. 353) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 595 del codice civile nel testo abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell'art. 599 del codice civile nella parte in cui richiama il predetto art. 595".
Entrata in vigore il 29 dicembre 1979

Sentenze5

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