Articolo 2683 del Codice civile
Art. 2683.
(Beni per i quali e' disposta la pubblicita').
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicita' stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
(Beni per i quali e' disposta la pubblicita').
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicita' stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
3. TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-10-07, n. 202102993Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 c.p.a.·
- art. 25 Legge 472/1999·
- art. 2674 bis c.c.·
- art. 2674 c.c.·
- art. 2683 c.c.·
- art. 303 Codice della Navigazione·
- art. 7 c.p.a.·
- cancellazione dalla pubblicità dei beni mobili registrati·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- provvedimento amministrativo·
- regime "conto uso proprio"
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-03-01, n. 202101702Provvedimento:Leggi di più...- art. 45 del d.lgs. 160/2006·
- art. 72 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria·
- compatibilità ambientale·
- concerto del Ministro della giustizia·
- Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
- giudizio di conferma nell'ufficio direttivo·
- incarichi extragiudiziari·
- indipendenza da impropri condizionamenti·
- procedimento amministrativo·
- procedimento disciplinare·
- separazione dei poteri·
- trasparenza e correttezza nella pubblica amministrazione·
- valutazione della conferma quadriennale dei magistrati
5. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-11-16, n. 202012021Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di circolare amministrativa·
- compensazione delle spese di giudizio·
- discriminazione tra operatori economici·
- documento unico di circolazione·
- eccesso di potere·
- gestione del PRA·
- intervento ad adiuvandum·
- irricevibilità dell'intervento·
- limitazione accesso ai servizi pubblici·
- principi di imparzialità e buon andamento·
- regime transitorio per digitalizzazione pratiche automobilistiche·
- sportelli telematici dell'automobilista (STA)·
- violazione art. 41 Cost.·
- violazione D.Lgs. 98/2017·
- violazione D.P.R. 358/2000