Articolo 1177 del Codice civile
Art. 1177.
(Obbligazione di custodire).
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
(Obbligazione di custodire).
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
4. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-06-13, n. 202301469Provvedimento:Leggi di più...- annullamento ordinanza·
- art. 192 D.Lgs. 152/2006·
- compensazione spese·
- custodia del bene·
- diritto amministrativo·
- diritto di superficie·
- disponibilità materiale del bene·
- dovere di diligenza·
- eccesso di potere·
- motivazione provvedimento amministrativo·
- ordinanza di rimozione rifiuti·
- revoca concessione·
- violazione art. 3 L. 241/90
5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-08, n. 202400250Provvedimento:Leggi di più...- accertamento di conformità·
- ampliamento fabbricato·
- annullamento atti amministrativi·
- art. 19 c. 6 ter legge n. 241/1990·
- art. 21 nonies legge n. 241/1990·
- autorizzazione paesaggistica·
- bilanciamento degli interessi·
- cambio di destinazione d'uso·
- carenza di istruttoria·
- compatibilità paesaggistica·
- condominio·
- demolizione e ricostruzione·
- distanze minime tra fabbricati·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo pretensivo·
- interessi legittimi·
- normativa urbanistica·
- permesso di costruire·
- proprietà immobiliare·
- regolamento edilizio·
- ristrutturazione edilizia·
- sanatoria edilizia·
- SCIA·
- sospensione dei lavori·
- valutazione di impatto ambientale·
- vincolo paesaggistico·
- violazione del giusto procedimento