Articolo 1177 del Codice civile
Art. 1177.
(Obbligazione di custodire).
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
(Obbligazione di custodire).
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.