Articolo 2825 bis del Codice civile
Art. 2825-bis.
(( (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare). ))((L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo e' annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare))
(( (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare). ))((L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo e' annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare))
Sentenze • 5
1. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-10-18, n. 202213382Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- cancellazione delle formalità ipotecarie·
- carenza di motivazione·
- diritto soggettivo·
- eccesso di potere·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- interesse legittimo·
- liquidazione coatta amministrativa·
- parità di giurisdizione·
- riparto della giurisdizione·
- risarcimento del danno·
- tutela dei diritti dei creditori·
- vendita transattiva·
- violazione art. 212, 111 L.F.·
- violazione art. 2808, 2825 bis, 2775 c.c.·
- violazione art. 282 c.p.c.·
- violazione art. 39 T.U.B.
2. TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-10-18, n. 202213384Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 111 L.F.·
- art. 212 L.F.·
- art. 2775 c.c.·
- art. 2808 c.c.·
- art. 2825 bis c.c.·
- art. 282 c.p.c.·
- art. 39 T.U.B.·
- art. 5 L. n. 400/1975·
- autorizzazione ministeriale·
- diritto soggettivo·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- interesse legittimo·
- liquidazione coatta amministrativa·
- risarcimento danni·
- vendita transattiva