Articolo 690 del Codice civile

Art. 690.

(Obblighi dei sostituiti).

I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volonta' sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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