Articolo 690 del Codice civile
Art. 690.
(Obblighi dei sostituiti).
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volonta' sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.
(Obblighi dei sostituiti).
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volonta' sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale.
Sentenze • 5
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-07-15, n. 202206048Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 157 codice della marina mercantile del 1877·
- art. 35 codice della navigazione·
- art. 3 c.p.a.·
- art. 8 c.p.a.·
- concessione demaniale marittima·
- demanio marittimo·
- giudice amministrativo e giudice ordinario·
- giurisdizione amministrativa·
- motivazione sentenza amministrativa·
- ordinanza comunale·
- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- sdemanializzazione·
- spese di giudizio·
- usucapione
2. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2021-08-17, n. 202105546Provvedimento:Leggi di più...- annullamento ordinanza comunale·
- art. 35 cod. nav.·
- atto di affranco·
- comprovata demanialità dell'area·
- concessione demaniale marittima·
- demanialità·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- legittimazione attiva·
- sospensione cautelare·
- usucapione
3. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-03-24, n. 202000080Provvedimento:Leggi di più...- annullamento titoli edilizi·
- art. 34, comma 2, lett. c, cod. proc. amm.·
- art. 35, comma 2, lettera c) cod. proc. amm.·
- concessione edilizia in sanatoria·
- concessione edilizia in variante·
- parere favorevole della Commissione edilizia comunale·
- rinuncia al ricorso·
- spese integralmente compensate