Articolo 828 del Codice civile

Art. 828.

(Condizione giuridica dei beni patrimoniali).

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non e' diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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