Articolo 1514 del Codice civile
Art. 1514.
(Deposito della cosa venduta).
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore puo' depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal ((giudice di pace))del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. (111) (112a) ((273))((300))
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.
-----------AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ---------------AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ---------------AGGIORNAMENTO (273)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------AGGIORNAMENTO (300)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025.
(Deposito della cosa venduta).
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore puo' depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal ((giudice di pace))del luogo in cui la consegna doveva essere fatta. (111) (112a) ((273))((300))
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.
-----------AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ---------------AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ---------------AGGIORNAMENTO (273)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------AGGIORNAMENTO (300)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025.
1. Trib. Bolzano, sentenza 25/11/2024, n. 558Provvedimento: Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Julia DORFMANN Presidente rel. dott.ssa Daniela POL Giudice dott. Simon TSCHAGER Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 4 comma 16 legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge n. 74/87), R.G. n. 2824/2024 tra: Parte_1 e CP_1 entrambi con l'avv. proc. dom. dott. , giusta delega in atti CP_2 e con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 16 ritenuto che le parti hanno congiuntamente …Leggi di più...
2. Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/05/2024, n. 1380Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2042/2021 R.G., riservata in decisione all'udienza del 13.03.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 572/2021 TRA S.C.A.R.L. Cartotecnica Creativa, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avvocato Franco Oliva, giusta procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Paolo Vincenzo Sicignano sito in Castellammare di Stabia, Viale …Leggi di più...
3. Corte d'Appello Roma, sentenza 30/12/2024, n. 8153Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta: dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 06.11.2024, vertente TRA AF S.R.L. in Liquidazione (C.F.01402440927), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Frisi 24 presso lo studio dell'avv. Cecilia Rizzica (C.F. [...]) che la rappresenta e …Leggi di più...
4. Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 25/01/2025, n. 13Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Isabella Martin Presidente dott. Tullio Joppi Consigliere dott. Federico Paciolla Consigliere estensore Oggetto: ha pronunciato seguente compravendita SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta sub n. 174/2022 R.G. promossa da SI SE, c.f. [...], nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gangemi del Foro di Bolzano giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nella causa n. 4351/2020 TB Bolzano e con …Leggi di più...
5. Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2014, n. 11549Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo - Presidente - Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere - Dott. PROTO Cesare Antonio - Consigliere - Dott. PICARONI Elisa - Consigliere - Dott. SCALISI Antonino - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 21140-2008 proposto da: LL IA LU, OR AE C.F. [...], OR UGO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA N. MARCHESE 10, presso lo studio dell'avvocato DE FELICE GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO DONATO; - ricorrenti - EL UA C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato JANARI LUIGI, rappresentato e difeso …Leggi di più...