Articolo 246 del Codice civile

Art. 246.

((Trasmissibilita' dell'azione.))((Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternita' muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:
1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;
2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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