Articolo 472 del Codice civile
Art. 472.
(Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati).
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita', se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.
(Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati).
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita', se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.