Articolo 789 del Codice civile
Art. 789.
(Inadempimento o ritardo nell'esecuzione).
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, e' responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
(Inadempimento o ritardo nell'esecuzione).
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, e' responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.