Articolo 70 del Codice civile

Art. 70.

(Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza).

Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e' devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro ai quali e' devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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