Articolo 1328 del Codice civile

Art. 1328.

(Revoca della proposta e dell'accettazione).

La proposta puo' essere revocata finche' il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente e' tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

L'accettazione puo' essere revocata, purche' la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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