Articolo 2862 del Codice civile

Art. 2862.

(Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo).

Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitu' e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio.

Le ipoteche, le servitu' e gli altri diritti reali che gia' spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui.

Del pari riprendono efficacia le servitu' che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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