Articolo 2862 del Codice civile
Art. 2862.
(Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo).
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitu' e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio.
Le ipoteche, le servitu' e gli altri diritti reali che gia' spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui.
Del pari riprendono efficacia le servitu' che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.
(Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo).
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitu' e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio.
Le ipoteche, le servitu' e gli altri diritti reali che gia' spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui.
Del pari riprendono efficacia le servitu' che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.
Sentenze • 5
5. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-02-22, n. 201000045Provvedimento:Leggi di più...- Art. 105 legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13·
- Art. 21quinquies legge 7 agosto 1990, n. 241·
- Autotutela·
- Contrarius actus·
- Difetto di motivazione·
- Interesse a ricorrere·
- Legge urbanistica provinciale·
- Legittimazione·
- Parere obbligatorio·
- Revoca d'ufficio