Articolo 2276 del Codice civile

Art. 2276.

(Obblighi e responsabilita' dei liquidatori).

Gli obblighi e la responsabilita' dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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