Articolo 2276 del Codice civile
Art. 2276.
(Obblighi e responsabilita' dei liquidatori).
Gli obblighi e la responsabilita' dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.
(Obblighi e responsabilita' dei liquidatori).
Gli obblighi e la responsabilita' dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.
2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-29, n. 202211544Provvedimento:Leggi di più...- art. 395 c.p.c.·
- attività amministrativa·
- concessioni demaniali·
- decisività dell'errore·
- errore di fatto revocatorio·
- inammissibilità del ricorso per revocazione·
- nomina del liquidatore·
- revocazione della sentenza·
- scioglimento delle società concessionarie·
- stabilità del giudicato