Articolo 479 del Codice civile

Art. 479.

(Trasmissione del diritto di accettazione).

Se il chiamato all'eredita' muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredita' acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

La rinunzia all'eredita' propria del trasmittente include rinunzia all'eredita' che al medesimo e' devoluta.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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