Articolo 2572 del Codice civile

Art. 2572.

(Divieto di soppressione del marchio).

Il rivenditore puo' apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze4

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi