Articolo 549 del Codice civile
Art. 549.
(Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari).
Il testatore non puo' imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.
(Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari).
Il testatore non puo' imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.