Articolo 549 del Codice civile
Art. 549.
(Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari).
Il testatore non puo' imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.
(Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari).
Il testatore non puo' imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-09-14, n. 202308319Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese·
- concorso pubblico·
- discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice·
- manifesta illogicità del giudizio·
- principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
- sindacato del giudice amministrativo·
- travisamento dei fatti·
- tutela della privacy ai sensi del GDPR·
- valutazione delle prove concorsuali
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-10-28, n. 202111050Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di risultati di concorso pubblico·
- criteri di non idoneità·
- difetto d'istruttoria·
- discrezionalità amministrativa·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- legittimità degli atti amministrativi·
- sindacato giurisdizionale sui giudizi di commissione esaminatrice·
- valutazione degli elaborati concorsuali·
- violazione del principio di anonimato