Articolo 1382 del Codice civile
Art. 1382.
(Effetti della clausola penale).
La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore.
La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
(Effetti della clausola penale).
La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la risarcibilita' del danno ulteriore.
La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-05-19, n. 202308574Provvedimento:Leggi di più...- art. 1382 c.c.·
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