Articolo 281 del Codice civile
Art. 281.
((Divieto di legittimazione.))((Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti))
((Divieto di legittimazione.))((Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti))
1. TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-03-18, n. 202405333Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 119 c.p.a.·
- art. 35 c.p.a.·
- art. 43 c.p.a.·
- art. 73 c.p.a.·
- autorizzazione impianto elettrico·
- carenza di interesse·
- conformità urbanistica·
- delibera giunta provinciale·
- espropriazione·
- improcedibilità del ricorso·
- irricevibilità del ricorso·
- modifica piano urbanistico·
- motivi aggiunti·
- pubblica utilità·
- ricorso amministrativo
2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2012-02-21, n. 201200057Provvedimento:Leggi di più...- affidamento qualificata·
- compensazione spese·
- contraddittorietà motivazionale·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- ecosostenibilità·
- illogicità·
- insufficiente istruttoria·
- legittimità·
- piano attuativo·
- piano guida·
- potere discrezionale Amministrazione·
- travisamento realtà·
- Variante al PRG·
- violazione art. 148 L.P. n. 1/2008