Articolo 251 del Codice civile

Art. 251

(Autorizzazione al riconoscimento).

Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal ((giudice))
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014
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