Articolo 251 del Codice civile

Art. 251.

((Riconoscimento di figli incestuosi.))((I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinita'. Quando uno solo dei genitori e' stato in buona fede, il riconoscimento del figlio puo' essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento e' autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975
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