Articolo 2093 del Codice civile

Art. 2093.

(Imprese esercitate da enti pubblici).

Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.

Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.

Sono salve le diverse disposizioni della legge.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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