Articolo 2518 del Codice civile
Art. 2518.
(( (Responsabilita' per le obbligazioni sociali).))((Nelle societa' cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.)) ---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice ."
(( (Responsabilita' per le obbligazioni sociali).))((Nelle societa' cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.)) ---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice ."
3. TAR Trieste, sez. I, sentenza 2019-12-11, n. 201900526Provvedimento:Leggi di più...- annullamento cartella di pagamento·
- art. 2518 Codice Civile·
- carenza di motivazione·
- compensazione delle spese di lite·
- debiti in società cooperative·
- interessi di mora·
- rimborso contributo unificato·
- violazione di legge