Articolo 2518 del Codice civile

Art. 2518.

(( (Responsabilita' per le obbligazioni sociali).))((Nelle societa' cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.)) ---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice ."
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003
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