Articolo 1331 del Codice civile

Art. 1331.

(Opzione).

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facolta' di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.

Se per l'accettazione non e' stato fissato un termine, questo puo' essere stabilito dal giudice.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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