Articolo 674 del Codice civile

Art. 674.

(Accrescimento tra coeredi).

Quando piu' eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalita' dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.

Se piu' eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.

L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volonta' del testatore.

E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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