Articolo 144 del Codice civile
Art. 144.
((Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.))((I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato))
((Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.))((I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato))
1. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-06-13, n. 202300345Provvedimento:Leggi di più...- annullabilità del contratto·
- art. 1362 c.c.·
- art. 1375 c.c.·
- art. 1379 c.c.·
- art. 1439 c.c.·
- art. 1440 c.c.·
- art. 1467 c.c.·
- art. 16 d.l. 22 dicembre 1981 n. 786·
- art. 1938 c.c.·
- art. 21 octies l. 241/1990·
- art. 35 legge 22 ottobre 1971 n. 865·
- art. 96 c.p.c.·
- causalità giuridica·
- conguaglio oneri espropriativi·
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- principio di buona fede·
- principio di pareggio economico·
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