Articolo 1591 del Codice civile
Art. 1591.
(Danni per ritardata restituzione).
Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
(Danni per ritardata restituzione).
Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.
3. TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-15, n. 202301889Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 del decreto legge n. 669/1996·
- astreintemisura delle penali·
- commissario ad acta·
- esecuzione di sentenza·
- giudizi risarcitori·
- indennità di occupazione·
- ne bis in idem·
- onere della prova·
- risarcimento del danno·
- usucapione
5. TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-05-02, n. 202301427Provvedimento:Leggi di più...- art. 1453 c.c.·
- art. 2043 c.c.·
- art. 43 c.p.a.·
- concessione edilizia·
- consulenza tecnico-contabile·
- convenzione di lottizzazione·
- danno emergente·
- giurisdizione amministrativa·
- improcedibilità del ricorso·
- inadempimento contrattuale·
- lottizzazione·
- modifica delle domande giudiziarie·
- onere della prova·
- opere di urbanizzazione·
- responsabilità amministrativa·
- rilascio della concessione edilizia·
- ripartizione delle spese·
- risoluzione contrattuale