Articolo 1591 del Codice civile

Art. 1591.

(Danni per ritardata restituzione).

Il conduttore in mora a restituire la cosa e' tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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