Articolo 895 del Codice civile
Art. 895.
(Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale).
Se si e' acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non puo' sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
(Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale).
Se si e' acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non puo' sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
Sentenze • 4
1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-08-14, n. 202000206Provvedimento:Leggi di più...- annullamento concessione edilizia·
- art. 1102 c.c.·
- art. 1120 c.c.·
- concessione edilizia·
- condominio·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- cubatura edilizia·
- difetto di istruttoria·
- distanze minime tra edifici·
- eccesso di potere·
- legittimazione attiva·
- parere della commissione edilizia·
- possesso dei beni·
- promissario acquirente·
- regolamento edilizio comunale·
- sopraelevazione·
- sospensione dell'efficacia della concessione edilizia·
- tutela degli insiemi·
- usucapione·
- vincolo di tutela degli insiemi·
- violazione di legge
2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-08-31, n. 201800261Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 70 L.P. n. 13 del 1997·
- comproprietà·
- concessione edilizia·
- condanna alle spese di lite·
- difetto di istruttoria·
- diritti dei terzi·
- eccesso di potere·
- sospensione cautelare·
- violazione di legge