Articolo 970 del Codice civile
Art. 970.
(Prescrizione del diritto dell'enfiteuta).
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.
(Prescrizione del diritto dell'enfiteuta).
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.