Articolo 395 del Codice civile
Art. 395.
(Rifiuto del consenso da parte del curatore).
Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore puo' ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto.
(321)((322)) --------------AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Rifiuto del consenso da parte del curatore).
Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore puo' ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto.
(321)((322)) --------------AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-07-02, n. 201804017Provvedimento:Leggi di più...- art. 106 c.p.a.·
- art. 24 Cost.·
- art. 327 c.p.c.·
- art. 395 c.p.c.·
- compensazione delle spese·
- diritto di difesa·
- errore revocatorio·
- esclusione dalle prove orali·
- notifica degli atti processuali·
- procedura concorsuale·
- revocazione della sentenza·
- termine di impugnazione·
- valutazione delle prove
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-07-17, n. 201703506Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
- art. 106 cod. proc. amm.·
- art. 395 c.p.c.·
- contrasto con precedente giudicato·
- decadenza dal servizio·
- destituzione dall'impiego·
- errori di fatto·
- giudicato amministrativo·
- incapacità di intendere e di volere·
- revocazione sentenza·
- sospensione cautelativa·
- T.U.L.C.P.