Articolo 1896 del Codice civile
Art. 1896.
(Cessazione del rischio durante l'assicurazione).
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finche' la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
(Cessazione del rischio durante l'assicurazione).
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finche' la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-07-18, n. 201703546Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del pacchetto turistico·
- art. 20 del Codice del consumo·
- art. 22 del Codice del consumo·
- art. 25 del Codice del consumo·
- art. 36 del Codice del turismo·
- art. 42 del Codice del turismo·
- Codice del consumo·
- Codice del turismo·
- diritto dei consumatori·
- eccesso di potere·
- omissione di informazioni essenziali·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di buona fede·
- proporzionalità delle sanzioni·
- rimborso del prezzo del pacchetto turistico·
- sanzioni amministrative pecuniarie·
- violazione dell'art. 112 c.p.a.