Articolo 1476 del Codice civile

Art. 1476.

(Obbligazioni principali del venditore).

Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze138

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